Questo articolo pone tra i principi fondamentali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale. Esso non trova riscontro in altre costituzioni occidentali e mostra la contemporaneità della Costituzione del ‘48 e la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno mostrato appieno la loro forza ed essenzialità nel promuovere lo sviluppo non solo sociale e culturale della società, ma anche economico in una società post-industriale ed in una economia globale come quella in cui viviamo.
Per quel che riguarda la Cultura , il primo ed il secondo comma sono due previsioni, per quanto connesse, chiaramente diverse per oggetto, finalità e forza percettiva. Il primo comma attiene alle “attività culturali”, ”, mentre il secondo comma protegge il patrimonio culturale quale prodotto delle attività culturali pregresse, nella loro materializzazione concreta nelle cose mobili ed immobili che ne incorporano il valore culturale. Si difende, quindi, quanto prodotto dalle attività culturali nel corso della storia della nazione come patrimonio della nazione stessa e si pongono i presupposti affinche l’attività culturale, attraverso la sua promozione da parte della Repubblica continui a produrre ed ampliare questo patrimonio culturale. Entrambe le disposizioni assolvono, comunque, ad una medesima funzione, che è quella di introdurre un valore etico-culturale tra i primi valori della Costituzione.
Nel corso degli anni si è passati da una concezione puramente statico-conservativa della tutela dei beni culturali a una concezione dinamica orientata al loro pubblico godimento, in quanto naturalmente destinati alla pubblica fruizione e alla valorizzazione, come strumenti di crescita culturale della società.
Oltre che allo Stato in prima persona i compiti sopra indicati di promozione e tutela potranno essere espletati anche da altre corpi intermedi dello Stato, come Regioni, Province, Comuni, etc. Il termine “Repubblica” viene infatti adoperato nell’art. 9 Cost. nella sua accezione più vasta. È quindi lo Stato come ordinamento, in tutte le sue possibili articolazioni, che persegue la promozione culturale attraverso l’opera di ciascun soggetto pubblico, ognuno nella misura e nei limiti del proprio ambito di competenza.
I compiti di promozione culturale, non consentono (né presuppongono) un’ingerenza del potere politico sulla spontanea evoluzione della vita culturale. Una siffatta interpretazione è, infatti, esclusa dall’1° comma dell’art. 33 della Costituzione, secondo cui «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». Tale precetto considera l’arte e la scienza come valore assoluto, che come tale non è passibile di essere condizionato dall’esterno, ma deve essere lasciato alle libere scelte dell’individuo, in quanto espressione della genialità umana e della personalità del singolo. Il Costituente ha, dunque, avvertito la necessità dell’intervento pubblico, inteso non come intervento ‘di parte’ o ‘politico’, ma come intervento ‘imparziale’ o ‘neutro’, in forza del quale l’incentivazione culturale dello Stato, per essere legittima, non deve essere tesa a soddisfare le esigenze politiche della maggioranza o a realizzare interessi economici privatistici. Il fine perseguito dalla Costituzione è, dunque, la crescita del pluralismo culturale, in quanto strumento di sviluppo della personalità dei singoli e, quindi, della collettività.
Il valore ed il significato profondo dell’articolo 9 della costituzione è evidenziato nell’intervento del Presidente della Repubblica Ciampi del 5 maggio 2003, in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte , di cui qui riportiamo uno stralcio:
“È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L’Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall’arte figurativa, dalla musica, dall’architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L’identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell’articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo: ‘La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione’. La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell’articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell’articolo 9 tra i ‘principi fondamentali’ della nostra comunità offre un’indicazione importante sulla ‘missione’ della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e diffusione. Lo ha detto chiaramente la Corte Costituzionale in una sentenza del 1986, quando ha indicato la ‘primarietà del valore estetico-culturale che non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici’ e anzi indica che la stessa economia si deve ispirare alla cultura, come sigillo della sua italianità. La promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un’attività ‘fra altre’ per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria”.
I costituzionalisti dell’epoca avevano una cultura politica e una conoscenza giuridica che oggi è letteralmente sconosciuta.
Il “Ragazzo rosso”, Giancarlo Pajetta”, diceva di essersi formato all’Università della galera fascista e che tutti o quasi i Padri e le Madri costituenti, erano appunto degli oppositori al regime, che avevano trascorso una gran parte della propria vita la vita o in esilio, o al confino o in galera e COMBATTUTO NELLA rESDISTENZA combat utio n ella Resistenza.
E proprio per quei motivi tenevano alti quei valori di libertà e di giustizia sociale che hanno posto a fondamento della nostra Carta.
Mi sa che questo è uno degli articoli meno rispettato soprattutto nei momenti di crisi come adesso il governo taglia i fondi alla ricerca e alla cultura in genere.
Per non parlare della tutela dell’ ambiente, speculazioni edilizie in tutto il territorio e quant’altro.
Mi dispiace che nella lunga esposizione dei contenuti del’articolo 9 mi sembra sia stata completamente omessa la tutela del paesaggio;eppure è l’unico articolo della Costituzione nel quale si può intravedere, sia pure in maniera ancora primordiale, la cultura del rispetto dell’ambiente cresciuta nei decenni successivi, in maniera proporzionale ad uno sviluppo economico e all’accrescersi della popolazione che arrivano oggi a far temere la stessa sopravvivenza del pianeta terra.
Dal principio del rispetto del paesaggio, uno dei beni che fanno (o facevano?)dell’Italia “Il Bel paese”sono sorti i piani paesistici territoriali che ancora adesso sono strumenti urbanistici che consentono la difesa delle zone più pregiate, in nome della tutela della biodiversità e di un equilibrio natura-uomo ogni giorno più minacciato
[…] https://impariamolacostituzione.wordpress.com/2010/05/30/articolo-9/ – https://impariamolacostituzione.wordpress.com/2010/06/14/articolo-9-parte-seconda/ – […]
[…] Articolo 9 (via Impariamo la Costituzione) Questo articolo pone tra i principi fondamentali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale. Esso non trova riscontro in altre costituzioni occidentali e mostra la contemporaneità della Costituzione del ‘48 e la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno mostrato appieno la loro forza ed essenzialità nel promuov … Read More […]
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possiedo un terreno, sito in una zona agricola di tipo ” A ” Art. 49.-50- 51,
.Sottoposto a Vincolo PAESISTICO .- Legge ;29/ 6 / 1939 n°. 14 97 D.M-
21/9/1984 Il Mio Comune ha variato tale destinazione in zona Agricola Normale.. Autorizzando una cava di sabbia e riciclaggio di inerti di recupero adiacente al mio confino devastando tutta la zona , estirpando uliveti fertili e alberi boschivi, creando una voragine immensa e causando inquinamento acustico e polvere a non finire.,Svalutando totalmente il mio terreno non potendo più realizzarci un fabbricato, chi mi deve ripagare tali danni? il comune può distruggere e svalutare la mia proprietà per favorire un imprenditore ? grazie! se darmi un consiglio.
hhahahahahaa e chi protegge l ambiente
se chiedi a studenti delle elementare o della scuola media se sa cosa e’ o conosce qualche articolo della costituzione italiana risponde che non sa cosa sia- che queste cose sono sorpassate,
dovrebbe essere compito degli insegnanti a far capire ai giovani il senso del dovere e l’amor patrio. –Roberto–
[…] e un link di riferimento fondamentale per questo argomento: art.9 della Costituzione Italiana […]
in poche parole la repubblica ci dice cosa sia l’arte ed il paesaggio. Gli Italiani sono un popolo storto che non si intende di paesaggio ed arte; dovrebbe esser chiaro a tutti: con la repubblica e grazie alla repubblica postfascista l’Italia ha l’arte ed il paesaggio, prima era un deserto poco artistico
[…] locale, oltre che essere di fatto parte integrante del processo di concreta attuazione dell’art. 9 della Costituzione che afferma “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storicoe artistico della […]
[…] un link di riferimento fondamentale per questo argomento: art.9 della Costituzione Italiana […]
Some of the finest photos of Onno Vocks.
Spesso capita che i primi a non rispettare i monumenti e i beni culturali in genere sono proprio quelle istituzioni, Sovrintendenze, vari
assessorati alla cultura, Sindaci e così via, che per legge li dovrebbero salvaguardare e conservare per le generazioni presenti e future e cioè per altri migliaia di anni. Alfio Lisi Catania
Strano che solo dal 76 in poi sono state fatte le prime leggi contro la cementificazione entro 150 metri della battigia…e prima a cosa serviva la costituzione che molti hanno edificato a 5 metri dal mare ?
[…] https://impariamolacostituzione.wordpress.com/2010/05/30/articolo-9/ […]
[…] della Costituzione Italiana (il nono vedi) che indica come lo Stato debba preservare il paesaggio e il patrimonio artistico e monumentale […]